Art. 27

Pagamenti

In vigore dal 18 mag 2016
Pagamenti 1.   I pagamenti relativi ai quantitativi indicati nella bolletta di presa in consegna sono effettuati entro il 65o giorno successivo alla data della consegna di cui all', salvo se è in corso un'indagine amministrativa. 2.   Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia, se il quantitativo è superiore a quello indicato sul buono di consegna, è pagato soltanto il quantitativo indicato sul buono di consegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1240:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo