Art. 27
Pagamenti
In vigore dal 18 mag 2016
Pagamenti
1. I pagamenti relativi ai quantitativi indicati nella bolletta di presa in consegna sono effettuati entro il 65o giorno successivo alla data della consegna di cui all', salvo se è in corso un'indagine amministrativa.
2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia, se il quantitativo è superiore a quello indicato sul buono di consegna, è pagato soltanto il quantitativo indicato sul buono di consegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1240:oj#art-27