Art. 22
Consegna
In vigore dal 18 mag 2016
Consegna
1. La data della consegna:
(a)
per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, è la data di conferma che l'intero quantitativo indicato nel buono di consegna è entrato nel luogo di ammasso designato. Tale data non può essere anteriore al giorno successivo al rilascio del buono di consegna;
(b)
per ciascuna partita di carni bovine, è la data di entrata nel luogo di pesatura del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, nel laboratorio di sezionamento.
2. L'organismo pagatore può decidere che la presa in consegna di cereali, riso, burro o latte scremato in polvere avvenga nel luogo di ammasso in cui i prodotti si trovano al momento della presentazione dell'offerta, sempreché tale luogo di ammasso soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all' del presente regolamento. In tal caso la data della consegna è il giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna ed è considerata la data rilevante ai fini dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
3. I prodotti sono presi in consegna dall'organismo pagatore o da un suo rappresentante, che è indipendente dall'operatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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