Art. 24
Obblighi dell'operatore
In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi dell'operatore
I prodotti soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Se dai dovuti controlli risulta che i prodotti non soddisfano i requisiti di ammissibilità, l'operatore:
(a)
riprende, a proprie spese, i prodotti in questione;
(b)
si fa carico delle relative spese dalla data di entrata dei prodotti nel luogo di ammasso fino all'uscita dall'ammasso.
Le spese a carico dell'operatore sono calcolate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e permanenza fissate a norma dell' del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (17).
Storico versioni
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