Art. 23
Bolletta di presa in consegna
In vigore dal 18 mag 2016
Bolletta di presa in consegna
1. La bolletta di presa in consegna è rilasciata dall'organismo pagatore una volta accertata con i necessari controlli e analisi la conformità ai requisiti di ammissibilità di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:
(a)
i quantitativi consegnati e, per il riso, la varietà;
(b)
le caratteristiche dei prodotti evidenziate dalle analisi, nella misura in cui sono rilevanti per il calcolo del prezzo;
(c)
se opportuno, i quantitativi che non sono stati presi in consegna. In tal caso, l'operatore è informato di conseguenza.
2. La bolletta è datata e trasmessa all'operatore e al responsabile del magazzino di ammasso.
Storico versioni
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