Art. 21

Disposizioni specifiche per il confezionamento, la consegna e l'ammasso di burro e latte scremato in polvere

In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche per il confezionamento, la consegna e l'ammasso di burro e latte scremato in polvere 1.   Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II. 2.   Il latte scremato in polvere è confezionato e consegnato in pacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte II. 3.   L'operatore consegna il burro o il latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso entro 21 giorni dalla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati. Il burro e il latte scremato in polvere sono consegnati su pallet di qualità adatta all'ammasso di lunga durata, da scambiare con pallet equivalenti. In alternativa, l'organismo pagatore può riconoscere un sistema equivalente. Le spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore. 4.   L'organismo pagatore esige che burro e latte scremato in polvere siano collocati e conservati all'ammasso su pallet in modo da costituire partite facilmente identificabili e agevolmente accessibili.
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