Art. 19

Spese di trasporto per i cereali e il riso

In vigore dal 18 mag 2016
Spese di trasporto per i cereali e il riso 1.   Le spese di trasporto di cereali e riso dal luogo di stoccaggio al momento della presentazione dell'offerta al luogo di ammasso indicato sul buono di consegna sono a carico dell'operatore se la distanza è pari o inferiore a 50 km. Al di là di tale distanza, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo pagatore e rimborsate dalla Commissione al tasso di EUR 0,05 per tonnellata e per chilometro. 2.   Se l'organismo pagatore acquirente di cereali o riso ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è stoccato il prodotto offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino dell'operatore e la frontiera dello Stato membro dell'organismo pagatore acquirente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1240:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo