Art. 19
Spese di trasporto per i cereali e il riso
In vigore dal 18 mag 2016
Spese di trasporto per i cereali e il riso
1. Le spese di trasporto di cereali e riso dal luogo di stoccaggio al momento della presentazione dell'offerta al luogo di ammasso indicato sul buono di consegna sono a carico dell'operatore se la distanza è pari o inferiore a 50 km.
Al di là di tale distanza, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo pagatore e rimborsate dalla Commissione al tasso di EUR 0,05 per tonnellata e per chilometro.
2. Se l'organismo pagatore acquirente di cereali o riso ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è stoccato il prodotto offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino dell'operatore e la frontiera dello Stato membro dell'organismo pagatore acquirente.
Storico versioni
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