Art. 17
Buono di consegna
In vigore dal 18 mag 2016
Buono di consegna
1. L'organismo pagatore, dopo aver verificato l'ammissibilità dell'offerta a norma degli , rilascia il buono di consegna entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all', paragrafo 1, secondo comma, o dall'entrata in vigore della decisione di cui all', paragrafo 1.
L'organismo pagatore può decidere di prorogare il termine per il rilascio del buono di consegna se ciò è necessario a causa dei quantitativi elevati di cereali o di riso accettati. Tuttavia, la data definitiva di consegna dei prodotti non può essere posteriore a 65 giorni dopo la scadenza del termine o l'entrata in vigore di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
2. Il buono di consegna, datato e numerato, riporta le seguenti informazioni:
(a)
quantitativo da consegnare;
(b)
termine per la consegna della merce;
(c)
luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;
(d)
prezzo al quale l'offerta è accettata.
3. Il buono di consegna è rilasciato soltanto per i quantitativi comunicati alla Commissione a norma dell'.
Storico versioni
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