Art. 14
Decisioni sul prezzo d'acquisto
In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni sul prezzo d'acquisto
1. In base alle offerte comunicate a norma dell', la Commissione decide:
(a)
di non fissare un prezzo massimo di acquisto; oppure
(b)
di fissare un prezzo massimo di acquisto.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
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