Art. 14

Decisioni sul prezzo d'acquisto

In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni sul prezzo d'acquisto 1.   In base alle offerte comunicate a norma dell', la Commissione decide: (a) di non fissare un prezzo massimo di acquisto; oppure (b) di fissare un prezzo massimo di acquisto. 2.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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