Art. 16

Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine

In vigore dal 18 mag 2016
Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine Gli organismi pagatori che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle regioni d'intervento a norma dell', paragrafo 5. Nell'eventualità di tale limitazione gli organismi pagatori provvedono ad assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate.
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