Art. 15

Decisioni individuali sulle offerte

In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni individuali sulle offerte 1.   Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, tutte le offerte sono respinte. 2.   Se è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori all'importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte. L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'. 3.   L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all', paragrafo 1. L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione. La comunicazione non è necessaria quando l'offerta è accettata se l'organismo pagatore rilascia un buono di consegna di cui all' entro cinque giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione. In caso di accettazione non possono essere concesse proroghe del termine per il rilascio del buono di consegna di cui all', paragrafo 1, secondo comma.
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