Art. 9
Comunicazione delle offerte alla Commissione
In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazione delle offerte alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro i seguenti termini:
(a)
per le offerte, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi di prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta ammissibile, con le relative informazioni.
Quando i quantitativi offerti si avvicinano alle limitazioni fissate all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione comunica agli Stati membri a decorrere da quale data trasmettere le comunicazioni alla Commissione ogni giorno lavorativo.
A decorrere da tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi conferiti all'intervento durante il giorno lavorativo precedente.
(b)
Per le gare si applicano i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non contengono nome, indirizzo e numero di partita IVA dell'operatore né, per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero che identifica l'impresa riconosciuta.
3. Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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