Art. 8
Verifica delle offerte a cura dell'organismo pagatore
In vigore dal 18 mag 2016
Verifica delle offerte a cura dell'organismo pagatore
1. Gli organismi pagatori decidono dell'ammissibilità delle offerte in base ai requisiti di cui agli .
L'organismo pagatore, se decide che un'offerta è inammissibile, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Se l'operatore non riceve la suddetta informazione, l'offerta è considerata ammissibile.
2. Per quanto riguarda i cereali e il riso, la conformità delle dichiarazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), può essere controllata per via amministrativa una volta che l'organismo pagatore abbia verificato l'ammissibilità delle offerte, se necessario con la collaborazione dell'organismo pagatore responsabile del luogo di ammasso indicato dall'operatore, conformemente all', paragrafo 2.
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