Art. 57

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico

In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico 1.   Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d'intervento sono eseguiti a norma dell' del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. 2.   Se il luogo di ammasso designato all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l'offerta, l'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta può richiedere l'assistenza dell'organismo pagatore responsabile del suddetto luogo di ammasso, anche per un controllo in loco. L'assistenza è prestata entro il termine fissato dall'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta. 3.   Per le carni, i controlli si svolgono secondo le disposizioni dell'allegato III, parti I e III.
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