Art. 58
Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico per i cereali e il riso
In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico per i cereali e il riso
1. Fatto salvo l', paragrafo 2, il quantitativo consegnato è pesato in presenza dell'operatore e di un rappresentante dell'organismo pagatore indipendente dall'operatore.
Tuttavia, se il rappresentante dell'organismo pagatore è anche il responsabile del magazzino, l'organismo pagatore, entro 30 giorni dalla data di consegna, procede ad un'ispezione che includa almeno un controllo volumetrico. La differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %.
Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino.
Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Se il peso constatato è inferiore a quello registrato le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo pagatore.
2. Per i cereali, se il livello di contaminanti deve essere controllato in base all'analisi del rischio di cui all'allegato I, parte I, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1238, l'organismo pagatore è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi di contaminanti, secondo le disposizioni dell', paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Tuttavia, nel caso dell'ocratossina A e dell'aflatossina, se l'organismo pagatore interessato può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all'entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi del responsabile del magazzino, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio dell'Unione.
Storico versioni
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