Art. 59

Disposizioni specifiche per la presa in consegna di cereali e riso nel luogo di ammasso del responsabile del magazzino

In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche per la presa in consegna di cereali e riso nel luogo di ammasso del responsabile del magazzino 1.   Se la presa in consegna dei cereali o del riso avviene nel luogo di ammasso in cui i prodotti sono immagazzinati al momento della presentazione dell'offerta, il quantitativo preso in consegna è determinato in base al registro del magazzino, che è conforme a norme professionali che garantiscono il rispetto della normativa unionale, in particolare dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, a condizione che: (a) il registro del magazzino indichi i) il peso constatato al momento della pesatura effettuata non più di 10 mesi prima della presa in consegna; ii) le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura e, in particolare, il grado di umidità; iii) gli eventuali trasferimenti e i trattamenti effettuati; (b) il responsabile del magazzino dichiari che il lotto offerto corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nel registro del magazzino; (c) le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo pagatore o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 tonnellate. 2.   Se si applica il paragrafo 1, il peso da iscrivere nel registro del magazzino e nella contabilità finanziaria conformemente all', paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è quello riportato nel registro del magazzino, eventualmente adattato per tener conto di un'eventuale differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo. Una differenza tra i tassi di impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per ridurre il peso riportato nel registro del magazzino. Entro 30 giorni dalla data della presa in consegna, l'organismo pagatore effettua un controllo volumetrico; la differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %. Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino. Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato, tenuto conto delle tolleranze previste all'allegato IV, punto 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1240:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo