Art. 61
Relazione sui controlli
In vigore dal 18 mag 2016
Relazione sui controlli
1. L'organismo pagatore redige una relazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun controllo in loco e, se opportuno, dei controlli di cui all', paragrafo 3. La relazione descrive esattamente i diversi elementi controllati e riporta:
(a)
la data e l'ora di inizio del controllo;
(b)
precisazioni sul preavviso dato;
(c)
la durata del controllo;
(d)
i responsabili presenti;
(e)
la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;
(f)
i risultati e le conclusioni;
(g)
l'eventuale necessità di un seguito.
La relazione è firmata dal funzionario responsabile dell'organismo pagatore e controfirmata dall'operatore o eventualmente, dal responsabile del magazzino, ovvero trasmessa all'operatore per raccomandata. La relazione è inserita nel fascicolo di pagamento.
2. In caso di non conformità dei prodotti sottoposti a controllo, la verifica è estesa a un campione statistico più ampio, stabilito dell'organismo pagatore.
3. L'organismo pagatore registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell', paragrafo 1, o al rimborso di un aiuto indebitamente versato per l'ammasso privato, compresi eventualmente gli interessi, a norma dell', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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