Art. 56

Disposizioni generali sui controlli relativi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato

In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni generali sui controlli relativi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato 1.   Gli organismi pagatori prendono tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi relativi all'intervento pubblico e alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1238 e ai regolamenti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento. Le misure comprendono una verifica amministrativa completa delle offerte di intervento pubblico e delle offerte e domande di aiuto all'ammasso privato, integrata da controlli documentali e fisici in loco come indicato nel presente titolo. 2.   La verifica della pesatura dei prodotti consegnati all'intervento pubblico e, per l'aiuto all'ammasso privato, dei quantitativi contrattuali, si svolge in presenza dei funzionari dell'organismo pagatore. 3.   I campioni materiali prelevati per verificare qualità e composizione dei prodotti ai fini dell'intervento pubblico e dell'aiuto all'ammasso privato sono prelevati dai funzionari dell'organismo pagatore o in loro presenza. 4.   Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e i documenti controllati dall'organismo pagatore sono timbrati o siglati. In caso di verifica di registrazioni informatiche si include traccia del controllo nel fascicolo di ispezione, in formato cartaceo o elettronico. Su richiesta, la suddetta documentazione è messa a disposizione della Commissione.
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