Art. 55

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

In vigore dal 18 mag 2016
Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato Il pagamento dell'aiuto è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo adempimento degli obblighi contrattuali. Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1240:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo