Art. 55
Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato
In vigore dal 18 mag 2016
Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato
Il pagamento dell'aiuto è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo adempimento degli obblighi contrattuali.
Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.
Storico versioni
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