Art. 53
Svincolo dall'ammasso
In vigore dal 18 mag 2016
Svincolo dall'ammasso
1. Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale o, se del caso, il giorno indicato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.
2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi, salvo qualora l'organismo pagatore lo autorizzi per quantità inferiori.
Tuttavia, per i prodotti sigillati di cui all', possono essere svincolati dall'ammasso solo quantitativi sigillati.
3. Se nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato il periodo di ammasso contrattuale è indicato come un intervallo tra due date, l'operatore comunica all'organismo pagatore l'intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, precisando i lotti/partite/contenitori/silos interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di svincolo.
L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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