Art. 52

Obblighi dell'operatore

In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi dell'operatore 1.   Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore: (a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza: i) sostituire i prodotti immagazzinati, tranne lo zucchero conformemente al paragrafo 3; ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato o, per lo zucchero, in un altro silo; (b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso; (c) trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all', paragrafo 3; (d) consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; (e) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/contenitore/silo. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati alle condizioni seguenti: i) per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), se l'operatore presenta richiesta motivata; ii) per gli altri prodotti, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata; 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), lo zucchero oggetto di un contratto può essere immagazzinato in un silo designato dall'operatore con altri zuccheri se il quantitativo contrattuale è immagazzinato nel silo designato durante il periodo contrattuale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238. 4.   Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso: (a) il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione; (b) l'origine e la data di produzione o, per lo zucchero, l'anno di commercializzazione della produzione, e per le carni la data di macellazione; (c) la data di conferimento all'ammasso; (d) il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati; (e) l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo o, per lo zucchero sfuso, nel silo designato dall'operatore; (f) l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale. 5.   L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati: (a) l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo; (b) le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso; (c) il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo; (d) l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.
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