Art. 52
Obblighi dell'operatore
In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi dell'operatore
1. Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:
(a)
conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:
i)
sostituire i prodotti immagazzinati, tranne lo zucchero conformemente al paragrafo 3;
ii)
trasferirli in un altro luogo di ammasso privato o, per lo zucchero, in un altro silo;
(b)
conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
(c)
trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all', paragrafo 3;
(d)
consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
(e)
fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/contenitore/silo.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati alle condizioni seguenti:
i)
per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), se l'operatore presenta richiesta motivata;
ii)
per gli altri prodotti, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;
3. In deroga al paragrafo 1, lettera e), lo zucchero oggetto di un contratto può essere immagazzinato in un silo designato dall'operatore con altri zuccheri se il quantitativo contrattuale è immagazzinato nel silo designato durante il periodo contrattuale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
4. Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:
(a)
il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;
(b)
l'origine e la data di produzione o, per lo zucchero, l'anno di commercializzazione della produzione, e per le carni la data di macellazione;
(c)
la data di conferimento all'ammasso;
(d)
il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;
(e)
l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo o, per lo zucchero sfuso, nel silo designato dall'operatore;
(f)
l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.
5. L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:
(a)
l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
(b)
le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
(c)
il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
(d)
l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1240:oj#art-52