Art. 47
Conferimento all'ammasso dei prodotti non ancora all'ammasso
In vigore dal 18 mag 2016
Conferimento all'ammasso dei prodotti non ancora all'ammasso
1. I prodotti sono conferiti all'ammasso nei 28 giorni successivi alla comunicazione di cui all', paragrafo 3, secondo comma, per le offerte, o alla comunicazione della decisione di cui all', paragrafo 2, per le domande.
2. Per le carni le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente. Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:
(a)
nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;
(b)
nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.
3. Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda è conferito all'ammasso.
Storico versioni
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