Art. 49

Conclusione dei contratti

In vigore dal 18 mag 2016
Conclusione dei contratti I contratti sono conclusi tra l'organismo pagatore dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono o saranno conferiti all'ammasso e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui offerta o domanda è stata accettata. I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non supera il quantitativo di cui all', paragrafo 3, secondo comma, in caso di gara, o il quantitativo di applicazione per i prodotti già conferiti all'ammasso o, nel caso di domande relative a prodotti non ancora all'ammasso, quanto indicato nella comunicazione della decisione di cui all', paragrafo 2. Se il quantitativo già all'ammasso è inferiore al 95 % del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, o del quantitativo risultante dall'applicazione dell', paragrafo 3, lettera b), non è concluso alcun contratto. Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.
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