Art. 45

Decisioni sulle domande di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo

In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni sulle domande di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo 1.   Per i prodotti già all'ammasso, una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3. 2.   Per i prodotti non ancora all'ammasso, le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile sono comunicate dall'organismo pagatore l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3. 3.   Se da un esame della situazione risulta un uso eccessivo del regime di aiuto all'ammasso privato, o se sussiste il rischio di un uso eccessivo o di speculazione, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, può decidere di: (a) sospendere l'applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; le domande presentate in quel periodo non sono accettate; (b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo; (c) respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo. In deroga all', paragrafo 6, l'operatore cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), può ritirare la propria domanda entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.
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