Art. 46
Informazioni relative al luogo di ammasso privato dei prodotti non ancora immagazzinati
In vigore dal 18 mag 2016
Informazioni relative al luogo di ammasso privato dei prodotti non ancora immagazzinati
Ricevuta la comunicazione di cui all', paragrafo 3, secondo comma, o la comunicazione della decisione di cui all', paragrafo 2, l'operatore comunica all'organismo pagatore il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso, il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato e i quantitativi corrispondenti. La comunicazione è trasmessa all'organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima di cominciare a collocare i lotti all'ammasso. L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.
Storico versioni
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