Art. 62
Sanzioni e provvedimenti amministrativi relativi all'aiuto all'ammasso privato
In vigore dal 18 mag 2016
Sanzioni e provvedimenti amministrativi relativi all'aiuto all'ammasso privato
1. L'organismo pagatore, se constata che un documento presentato da un operatore, che è necessario a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1238, del presente regolamento o di un regolamento di esecuzione di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, esclude l'operatore dalla procedura di concessione dell'aiuto per il prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno dalla data in cui è stata adottata la decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.
2. L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se l'operatore fornisce all'organismo pagatore prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
3. L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le disposizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 si applicano mutatis mutandis.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (19).
Storico versioni
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