Art. 64
Comunicazioni relative agli organismi pagatori
In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazioni relative agli organismi pagatori
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti responsabili di acquisti e vendite all'intervento nonché dell'aiuto all'ammasso privato.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e rende pubblico l'elenco degli organismi pagatori riconosciuti, in particolare pubblicandolo su Internet.
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