Art. 64

Comunicazioni relative agli organismi pagatori

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazioni relative agli organismi pagatori 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti responsabili di acquisti e vendite all'intervento nonché dell'aiuto all'ammasso privato. 2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e rende pubblico l'elenco degli organismi pagatori riconosciuti, in particolare pubblicandolo su Internet.
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