Art. 64 · Comunicazioni relative agli organismi pagatori

Art. 64

Comunicazioni relative agli organismi pagatori

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazioni relative agli organismi pagatori 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti responsabili di acquisti e vendite all'intervento nonché dell'aiuto all'ammasso privato. 2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e rende pubblico l'elenco degli organismi pagatori riconosciuti, in particolare pubblicandolo su Internet.
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