Art. 65

Comunicazione delle informazioni sulle scorte d'intervento

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazione delle informazioni sulle scorte d'intervento 1.   Gli Stati membri i cui organismi pagatori detengono scorte d'intervento comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i seguenti dati: (a) per i cereali e il riso: i) i quantitativi immagazzinati dall'inizio della campagna di commercializzazione; ii) la somma dei quantitativi presi in consegna dall'inizio della campagna di commercializzazione; iii) la somma dei quantitativi usciti dai luoghi di ammasso dall'inizio della campagna di commercializzazione, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione, e il totale delle perdite; iv) la somma dei quantitativi sotto contratto, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione; v) i quantitativi offerti alla fine del periodo di comunicazione mensile; (b) per il burro e il latte scremato in polvere, i) i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese; ii) i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione; iii) una scomposizione per età dei quantitativi in giacenza alla fine del mese precedente; (c) per le carni bovine: i) i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese; ii) i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione; iii) i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato stipulato un contratto di vendita; iv) i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato emesso un buono di uscita; v) i quantitativi di ogni taglio acquistati nel mese precedente; vi) le scorte fuori contratto e fisiche di ogni taglio alla fine del mese precedente, con l'indicazione della durata all'ammasso delle scorte fuori contratto; (d) per tutti i prodotti: i) l'apertura di una gara, il quantitativo aggiudicato e i prezzi minimi di vendita eventualmente fissati in applicazione dell'; ii) informazioni relative allo smaltimento nell'ambito del regime a favore degli indigenti. 2.   La Commissione può richiedere che le comunicazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse con maggiore frequenza se ciò è necessario ai fini dell'efficienza di gestione del regime d'intervento. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), s'intende per: (a) «quantitativi entrati», i quantitativi fisicamente entrati all'ammasso, presi in consegna o meno dall'organismo pagatore; (b) «quantitativi usciti», i quantitativi che sono stati svincolati o, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima dello svincolo, i quantitativi presi in consegna. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), s'intende per: (a) «scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita; (b) «scorte fisiche», la somma delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.
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