Art. 65
Comunicazione delle informazioni sulle scorte d'intervento
In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazione delle informazioni sulle scorte d'intervento
1. Gli Stati membri i cui organismi pagatori detengono scorte d'intervento comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i seguenti dati:
(a)
per i cereali e il riso:
i)
i quantitativi immagazzinati dall'inizio della campagna di commercializzazione;
ii)
la somma dei quantitativi presi in consegna dall'inizio della campagna di commercializzazione;
iii)
la somma dei quantitativi usciti dai luoghi di ammasso dall'inizio della campagna di commercializzazione, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione, e il totale delle perdite;
iv)
la somma dei quantitativi sotto contratto, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione;
v)
i quantitativi offerti alla fine del periodo di comunicazione mensile;
(b)
per il burro e il latte scremato in polvere,
i)
i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;
ii)
i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;
iii)
una scomposizione per età dei quantitativi in giacenza alla fine del mese precedente;
(c)
per le carni bovine:
i)
i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;
ii)
i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;
iii)
i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato stipulato un contratto di vendita;
iv)
i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato emesso un buono di uscita;
v)
i quantitativi di ogni taglio acquistati nel mese precedente;
vi)
le scorte fuori contratto e fisiche di ogni taglio alla fine del mese precedente, con l'indicazione della durata all'ammasso delle scorte fuori contratto;
(d)
per tutti i prodotti:
i)
l'apertura di una gara, il quantitativo aggiudicato e i prezzi minimi di vendita eventualmente fissati in applicazione dell';
ii)
informazioni relative allo smaltimento nell'ambito del regime a favore degli indigenti.
2. La Commissione può richiedere che le comunicazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse con maggiore frequenza se ciò è necessario ai fini dell'efficienza di gestione del regime d'intervento.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), s'intende per:
(a)
«quantitativi entrati», i quantitativi fisicamente entrati all'ammasso, presi in consegna o meno dall'organismo pagatore;
(b)
«quantitativi usciti», i quantitativi che sono stati svincolati o, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima dello svincolo, i quantitativi presi in consegna.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), s'intende per:
(a)
«scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita;
(b)
«scorte fisiche», la somma delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.
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