Art. 66

Comunicazione delle informazioni relative all'ammasso privato

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazione delle informazioni relative all'ammasso privato Gli Stati membri che fruiscono del regime di aiuto all'ammasso privato comunicano alla Commissione: (a) almeno una volta alla settimana i prodotti e quantitativi oggetto di contratti conclusi nella settimana precedente, suddivisi per periodo di ammasso; (b) entro il 15 di ogni mese per il mese precedente: i) i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso privato e svincolati dall'ammasso privato nel mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria; ii) i quantitativi di prodotti all'ammasso privato alla fine del mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria; iii) i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale; iv) se il periodo di ammasso è stato abbreviato o prolungato, a norma dell', lettera m), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti e i quantitativi per i quali è stato modificato il periodo di ammasso, nonché le date originarie e le date modificate per lo svincolo dall'ammasso; (c) entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno civile precedente, i risultati dei controlli in loco effettuati a norma del titolo IV.
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