Art. 20
Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine
In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine
1. Il prezzo d'acquisto delle carni bovine è quello della merce consegnata al luogo di pesatura situato all'entrata del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, presso il laboratorio di sezionamento.
2. Le spese di scarico sono a carico dell'operatore.
3. Gli operatori consegnano i prodotti nei 15 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi aggiudicati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
Storico versioni
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