Art. 18
Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso
In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso
1. L'organismo pagatore designa il luogo di ammasso presso il quale i cereali o il riso sono consegnati al minor costo possibile.
2. La merce è consegnata presso il luogo di ammasso nei 60 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare per un massimo di 14 giorni il termine suddetto. In tali casi il termine di consegna di cui all', paragrafo 1, secondo comma, può essere prorogato di conseguenza. L'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
3. Sono a carico dell'operatore le spese relative alle analisi seguenti, condotte sui cereali secondo il metodo di cui all'allegato I, parte IV:
i)
test di attività amilasica (Hagberg);
ii)
test di dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;
iii)
test di Zélény;
iv)
test di lavorabilità a macchina;
v)
analisi dei contaminanti.
Storico versioni
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