Art. 11
Misure intese a rispettare le limitazioni quantitative
In vigore dal 18 mag 2016
Misure intese a rispettare le limitazioni quantitative
1. Al fine di rispettare le limitazioni quantitative di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, e secondo l', paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, la Commissione decide:
(a)
di chiudere gli acquisti all'intervento a prezzo fisso;
(b)
qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto comporti il superamento del quantitativo massimo, di fissare un coefficiente di attribuzione applicabile al quantitativo totale delle offerte pervenute e comunicate alla Commissione da ciascun operatore in quel giorno;
(c)
ove opportuno, di rifiutare le offerte in corso presentate agli organismi d'intervento degli Stati membri.
La Commissione decide entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), ed entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all', paragrafo 1, terzo comma, lettera a).
Ai fini del presente articolo, quando la data della comunicazione è un giorno festivo per la Commissione, il computo del termine ha inizio il primo giorno lavorativo dopo tale festività. Se l'intervallo di tempo per la decisione della Commissione contiene giorni festivi, sono contati solo i giorni lavorativi.
2. In deroga all', paragrafo 6, l'operatore al quale si applica il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1240:oj#art-11