Art. 12

Procedura di gara

In vigore dal 18 mag 2016
Procedura di gara 1.   La gara per l'acquisto all'intervento dei prodotti di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indetta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara, che contiene, in particolare, le informazioni seguenti: (a) i prodotti contemplati e: i) per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà; ii) per le carni bovine, se l'offerta riguarda carcasse acquistate per essere disossate o destinate all'ammasso senza disossamento; (b) la durata della gara («periodo di gara») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte. 2.   La Commissione può indire una gara per l'acquisto all'intervento di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, a norma dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base alle due più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato. La Commissione può chiudere detta gara, a norma dell', paragrafo 2, del suddetto regolamento, in base alle più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato. 3.   Se la Commissione ha indetto una gara a procedura limitata di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013, il regolamento di esecuzione recante apertura di tale gara menziona specificamente lo Stato membro o la o le regioni dello Stato membro interessati. 4.   Per quanto riguarda il riso, la gara può essere limitata a specifiche varietà o a uno o più tipi di risone, vale a dire «riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B», definiti nell'allegato II, parte I, punto I.2, lettere a), b) o c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. 5.   Per quanto riguarda le carni bovine si applicano le seguenti norme: (a) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro tiene conto dei prezzi delle qualità U, R, e O, espressi in qualità R3 secondo i coefficienti di conversione di cui all'allegato III, parte II, nello Stato membro o nella regione in questione; (b) i prezzi medi di mercato sono rilevati secondo le modalità del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (16); (c) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato di tutte le qualità di cui alla lettera b), ponderate in base alla proporzione di ognuna di esse rispetto al totale delle macellazioni di tale Stato membro o regione. Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d'intervento seguenti: i) regione I: Gran Bretagna; ii) regione II: Irlanda del Nord.
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