Art. 13
Presentazione e ammissibilità delle offerte
In vigore dal 18 mag 2016
Presentazione e ammissibilità delle offerte
1. Oltre alle condizioni generali di cui agli , sono ammissibili solo le offerte che indicano il prezzo proposto per unità di misura del prodotto, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa.
Per i cereali e il riso, il prezzo proposto per tonnellata di prodotto corrisponde alla qualità minima per i cereali definita all'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 o alla qualità tipo del riso definita alla sezione A dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, consegnati al luogo di ammasso, non scaricati.
Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo proposto è per 100 kg di prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.
Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato a norma dell', paragrafo 5, lettera a), espresso in tonnellate di prodotto di qualità R3, e precisa se si riferisce a carne non disossata destinata al disossamento, o destinata all'ammasso senza disossamento.
2. Fatto salvo l', paragrafo 2, del presente regolamento, il prezzo offerto non può superare il livello di intervento pubblico di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013.
Storico versioni
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