Art. 16 · Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine

Art. 16

Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine

In vigore dal 18 mag 2016
Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine Gli organismi pagatori che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle regioni d'intervento a norma dell', paragrafo 5. Nell'eventualità di tale limitazione gli organismi pagatori provvedono ad assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate.
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