Art. 26
Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso
In vigore dal 18 mag 2016
Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso
1. L'adattamento dei prezzi di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013 si svolge secondo le disposizioni di cui:
(a)
all'allegato I, parti V e VI, del presente regolamento per i cereali;
(b)
all'allegato II, parte II, del presente regolamento per il riso.
2. Se l'organismo pagatore prende in consegna e colloca i cereali e il riso nel luogo di ammasso conformemente all', paragrafo 2, si applica una riduzione di 5 EUR/tonnellata sul prezzo di acquisto.
Storico versioni
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