Art. 26

Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso

In vigore dal 18 mag 2016
Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso 1.   L'adattamento dei prezzi di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013 si svolge secondo le disposizioni di cui: (a) all'allegato I, parti V e VI, del presente regolamento per i cereali; (b) all'allegato II, parte II, del presente regolamento per il riso. 2.   Se l'organismo pagatore prende in consegna e colloca i cereali e il riso nel luogo di ammasso conformemente all', paragrafo 2, si applica una riduzione di 5 EUR/tonnellata sul prezzo di acquisto.
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