Art. 29

Bando di gara e disposizioni connesse

In vigore dal 18 mag 2016
Bando di gara e disposizioni connesse 1.   Ogni organismo pagatore che detiene scorte d'intervento da mettere in vendita redige un bando di gara e lo pubblica almeno quattro giorni prima della data iniziale di presentazione delle offerte. 2.   Il bando reca in particolare: (a) nome e indirizzo dell'organismo pagatore che bandisce la gara; (b) riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara; (c) termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale; (d) per ogni luogo di ammasso, nome e indirizzo del responsabile del magazzino e, se opportuno: i) per i cereali e il riso, i quantitativi disponibili suddivisi in partite in modo da assicurare la parità di accesso agli operatori, con la descrizione della la qualità di ciascuna partita; ii) per le carni bovine, i quantitativi disponibili per taglio, conformemente all'allegato III, parte IV, e la data di consegna; iii) per il burro e il latte scremato in polvere, i quantitativi disponibili e la data di consegna; (e) la fase di consegna di cui all', paragrafo 1, lettera d), e se del caso, il tipo di imballaggio; (f) l'eventuale attrezzatura disponibile presso il luogo di ammasso per il carico della merce su un mezzo di trasporto; (g) per il burro, se del caso, il quantitativo disponibile di burro di crema dolce per luogo di ammasso, di cui al punto 2, lettera d), dell'allegato IV, parte II. 3.   L'organismo pagatore provvede all'adeguata pubblicità dei bandi di gara. 4.   L'organismo pagatore prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di: (a) ispezionare e prelevare ed esaminare, a loro spese, campioni di cereali e riso in vendita prima di presentare un'offerta; (b) consultare, secondo i casi, i risultati delle analisi di cui all'allegato I, parte IV, all'allegato II, parte I, all'allegato IV, parte I, e all'allegato V, parte I.
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