Art. 31

Comunicazione delle offerte alla Commissione

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazione delle offerte alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara. 2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA. 3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».
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