Art. 32

Decisioni sul prezzo di vendita

In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni sul prezzo di vendita 1.   In base alle offerte comunicate a norma dell', la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, decide: (a) di non fissare un prezzo minimo di vendita; oppure (b) di fissare un prezzo minimo di vendita. Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo minimo di vendita può variare secondo l'ubicazione dei prodotti offerti. 2.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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