Art. 32
Decisioni sul prezzo di vendita
In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni sul prezzo di vendita
1. In base alle offerte comunicate a norma dell', la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, decide:
(a)
di non fissare un prezzo minimo di vendita; oppure
(b)
di fissare un prezzo minimo di vendita.
Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo minimo di vendita può variare secondo l'ubicazione dei prodotti offerti.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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