Art. 34

Disposizioni specifiche per l'aggiudicazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere

In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni specifiche per l'aggiudicazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere 1.   Per il burro e il latte scremato in polvere, l'aggiudicatario è l'operatore che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il residuo viene aggiudicato agli altri operatori, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato. 2.   Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere disponibile in un particolare luogo di ammasso, all'operatore in questione verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile. Tuttavia, con l'accordo dell'operatore, l'organismo pagatore può assegnare prodotti provenienti da altri luoghi di ammasso per soddisfare il quantitativo di offerta. 3.   Qualora con l'accettazione di due o più offerte recanti il medesimo prezzo in un determinato luogo di ammasso si superi il quantitativo disponibile per carni bovine, burro o latte scremato in polvere, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'aggiudicazione di quantitativi inferiori al quantitativo specificato all', paragrafo 4, lettera c), si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio. 4.   Se dopo l'accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo residuo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere nel luogo di ammasso è inferiore al quantitativo minimo di cui all', paragrafo 4, lettera c), l'organismo pagatore offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari, cominciando da quello che aveva presentato l'offerta più elevata. Agli aggiudicatari è data la possibilità di acquistare il quantitativo residuo al prezzo minimo di vendita. 5.   L'organismo pagatore aggiudica il prodotto in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo nell'ambito del quantitativo totale disponibile nel luogo di ammasso designato dall'operatore o, se del caso, nell'ambito del quantitativo di burro o di burro di crema dolce o taglio di carni bovine disponibile nel magazzino frigorifero designato dall'operatore.
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