Art. 33

Decisioni individuali sulle offerte

In vigore dal 18 mag 2016
Decisioni individuali sulle offerte 1.   Se non è stato fissato un prezzo minimo di vendita, tutte le offerte sono respinte. 2.   Se è stato fissato un prezzo minimo di vendita, gli organismi pagatori respingono le offerte inferiori a detto prezzo minimo. Gli organismi pagatori accettano solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'. 3.   Gli organismi pagatori prendono le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'. L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.
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