Art. 38
Ritiro di burro e di latte scremato in polvere
In vigore dal 18 mag 2016
Ritiro di burro e di latte scremato in polvere
1. Al momento del ritiro dall'ammasso e in caso di consegna franco magazzino, l'organismo pagatore mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su pallet e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.
2. Al momento del ritiro dal luogo di ammasso l'operatore restituisce all'organismo pagatore pallet di qualità equivalente. In alternativa, è possibile concordare con l'organismo pagatore modalità equivalenti.
3. Le spese di fissaggio e di scaricamento dei pallet di burro o di latte scremato in polvere sono a carico dell'operatore.
Storico versioni
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