Art. 136

Dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea e la riesportazione

In vigore dal 28 lug 2015
Dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea e la riesportazione (, paragrafo 2, del codice) 1.   Le dichiarazioni in dogana per l’ammissione temporanea possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci: a) palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 213; b) gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell’ambito di un’attività sportiva di cui all’; c) materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, come indicato all', lettera a); d) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio di cui all’; e) gli animali di cui all’, a condizione che siano destinati alla transumanza o al pascolo o all’esecuzione di un lavoro o un trasporto; f) le attrezzature di cui all’, lettera a); g) gli strumenti e gli apparecchi necessari a un medico per fornire assistenza a un paziente in attesa del trapianto di un organo che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1; h) i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione; i) gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale; j) imballaggi importati pieni e che sono destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione; k) i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale dell’Unione e riconosciuti dall’autorità doganale che rilascia l’autorizzazione per l’ammissione temporanea ad importare tali materiali e veicoli; l) altre merci, qualora l’autorità doganale lo autorizzi. 2.   Le dichiarazioni di riesportazione possono essere presentate verbalmente in sede di appuramento di un regime di ammissione temporanea per le merci di cui al paragrafo 1.
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Art. 136 Regolamento (UE) 2015/2446 — Dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea e la riesportazione | Portale Normativo