Art. 158
Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate
In vigore dal 28 lug 2015
Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate
(, paragrafo 5, del codice)
1. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, non hanno subito altri trattamenti o manipolazioni oltre a quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione.
2. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione, ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio, è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all’uso cui erano destinate.
3. Se le merci di cui al paragrafo 1 o 2 hanno subito un trattamento o una manipolazione che le avrebbe rese soggette al dazio all’importazione se fossero state vincolate al regime di perfezionamento passivo, tali merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate solo a condizione che tale trattamento o manipolazione, compresa l’incorporazione di pezzi di ricambio, non ecceda quanto strettamente necessario affinché le merci possano essere ancora utilizzate nello stesso modo in cui potevano esserlo al momento dell’esportazione dal territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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