Art. 159
Merci che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune
In vigore dal 28 lug 2015
Merci che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune
( del codice)
1. Le merci in reintroduzione che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all’importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le restituzioni o gli altri importi pagati nell’ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell’ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;
b)
le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:
i)
non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;
ii)
sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;
iii)
sono state reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l’esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;
c)
le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.
2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:
a)
merci che rientrano nel territorio doganale dell’Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
b)
merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;
c)
merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell’incapacità fisica o giuridica di quest’ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l’esportazione;
d)
merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;
e)
gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.
Storico versioni
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