Art. 161

Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 28 lug 2015
Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione [, paragrafo 3, lettera a), del codice] In deroga all’, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
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Art. 161 Regolamento (UE) 2015/2446 — Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione | Portale Normativo