Art. 161
Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione
In vigore dal 28 lug 2015
Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione
[, paragrafo 3, lettera a), del codice]
In deroga all’, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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