Art. 161 · Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione

Art. 161

Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 28 lug 2015
Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione [, paragrafo 3, lettera a), del codice] In deroga all’, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
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