Art. 135
Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica
In vigore dal 28 lug 2015
Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica
(, paragrafo 2, del codice)
1. Le dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
a)
le merci prive di carattere commerciale;
b)
le merci di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
c)
i prodotti ottenuti da agricoltori dell’Unione su fondi situati in un paese terzo e i prodotti della pesca, della piscicoltura e della caccia, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli da 35 a 38 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
d)
le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Le dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all’, paragrafo 1, a condizione che le merci beneficino dell’esenzione dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione.
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