Art. 137
Dichiarazione verbale per l’esportazione
In vigore dal 28 lug 2015
Dichiarazione verbale per l’esportazione
(, paragrafo 2, del codice)
1. Le dichiarazioni in dogana per l’esportazione possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
a)
le merci prive di carattere commerciale;
b)
le merci di carattere commerciale, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
c)
i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale dell’Unione e destinati ad essere reimportati e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali mezzi di trasporto;
d)
gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dall’Unione in un paese terzo, che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1186/2009;
e)
i prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nell’Unione, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli del regolamento (CE) n. 1186/2009;
f)
le sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli del regolamento (CE) n. 1186/2009;
g)
i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione e che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Le dichiarazioni in dogana per l’esportazione possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all’, paragrafo 1, quando dette merci sono destinate ad essere reimportate.
Storico versioni
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