Art. 139

Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea e la riesportazione in conformità all’articolo 141

In vigore dal 28 lug 2015
Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea e la riesportazione in conformità all’ (, paragrafo 2, del codice) 1.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’. 2.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’ all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.
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Art. 139 Regolamento (UE) 2015/2446 — Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea e la riesportazione in conformità all’articolo 141 | Portale Normativo